Page 15 - STATUTO HORTA
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f) la conta delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea per la verifica del quorum
costitutivo;
- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, per la verifica del
quorum deliberativo;
- le schede dei voti espresse per corrispondenza vanno conservate agli atti
sociali.
I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della regolare
costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti
diversi da quelli di cui all'Ordine del giorno nell'avviso di convocazione.
In caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci
legittimati ad intervenire che abbiano inoltrato nei termini la propria
scheda di voto.
Articolo 26 - (Quorum)
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione,
quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza degli aventi
diritto al voto. In seconda convocazione, nel caso di Assemblea ordinaria,
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; nel caso di
Assemblea straordinaria, quando siano presenti o rappresentati almeno un
terzo dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono
prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati
all'adunanza.
Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il cambiamento dell'oggetto
sociale, la modifica dei requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 del
Codice Civile, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato,
la nomina ed i poteri dei liquidatori, la proroga della società, la revoca
dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero,
devono essere prese, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole
di più di un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 27 - (Diritto di voto)
Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro
dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i
versamenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento o da delibere regolarmente
prese dall'Assemblea o dall'organo amministrativo. Ad ogni singolo socio è
attribuito un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.
A soci produttori è garantito il controllo democratico delle decisioni da
attuare in materia di gestione e funzionamento della società medesime, in
conformità con la legislazione societaria vigente.
Anche il socio sovventore ha diritto ad un solo voto.
Articolo 28 - (Deleghe)
Nelle Assemblee i soci, che per un qualsiasi motivo non possono intervenire
personalmente, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci,
mediante delega scritta, nonché dal coniuge e dai discendenti o ascendenti
diretti che collaborano all'impresa.
Ai sensi dell'art. 2539 c.c., ciascun socio può rappresentare fino ad un
massimo di due soci. La rappresentanza non può essere conferita agli
Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, giusto art. 2372
Codice Civile.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in
sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.

