Page 15 - STATUTO HORTA
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f) la conta delle schede di voto per corrispondenza avviene:
                -  al  momento  della  costituzione  dell'assemblea  per  la  verifica  del  quorum
                costitutivo;
                - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, per la verifica del
                quorum deliberativo;
                - le schede dei voti espresse per corrispondenza vanno conservate agli atti
                sociali.
                I  voti  per  corrispondenza  non  vengono  computati  ai  fini  della  regolare
                costituzione  delle  assemblee  in  cui  vengano  posti  in  votazione  argomenti
                diversi da quelli di cui all'Ordine del giorno nell'avviso di convocazione.
                In  caso  di  voto  per  corrispondenza  sono  considerati  presenti  tutti  i  soci
                legittimati  ad  intervenire  che  abbiano  inoltrato  nei  termini  la  propria
                scheda di voto.
                Articolo 26 - (Quorum)
                L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione,
                quando  sono  presenti  tanti  soci  che  rappresentino  la  maggioranza  degli  aventi
                diritto  al  voto.  In  seconda  convocazione,  nel  caso  di  Assemblea  ordinaria,
                qualunque  sia  il  numero  dei  soci  presenti  o  rappresentati;  nel  caso  di
                Assemblea  straordinaria,  quando  siano  presenti  o  rappresentati  almeno  un
                terzo dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono
                prese  a  maggioranza  assoluta  di  voti  dei  soci  presenti  o  rappresentati
                all'adunanza.
                Le  deliberazioni  dell'Assemblea  concernenti  il  cambiamento  dell'oggetto
                sociale,  la  modifica  dei  requisiti  di  mutualità  previsti  dall'art.  2514  del
                Codice  Civile,  la  trasformazione  della  società,  lo  scioglimento  anticipato,
                la  nomina  ed  i  poteri  dei  liquidatori,  la  proroga  della  società,  la  revoca
                dello  stato  di  liquidazione,  il  trasferimento  della  sede  sociale  all'estero,
                devono essere prese, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole
                di più di un terzo dei soci aventi diritto al voto.
                Articolo 27 - (Diritto di voto)
                Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro
                dei  Soci  da  almeno  90  (novanta)  giorni  e  che  non  siano  in  mora  con  i
                versamenti  previsti  dallo  Statuto,  dal  Regolamento  o  da  delibere  regolarmente
                prese  dall'Assemblea  o  dall'organo  amministrativo.  Ad  ogni  singolo  socio  è
                attribuito un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.
                A  soci  produttori  è  garantito  il  controllo  democratico  delle  decisioni  da
                attuare  in  materia  di  gestione  e  funzionamento  della  società  medesime,  in
                conformità con la legislazione societaria vigente.
                Anche il socio sovventore ha diritto ad un solo voto.
                Articolo 28 - (Deleghe)
                Nelle Assemblee i soci, che per un qualsiasi motivo non possono intervenire
                personalmente, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci,
                mediante delega scritta, nonché  dal coniuge e dai discendenti o ascendenti
                diretti che collaborano all'impresa.
                Ai  sensi  dell'art.  2539  c.c.,  ciascun  socio  può  rappresentare  fino  ad  un
                massimo  di  due  soci.  La  rappresentanza  non  può  essere  conferita  agli
                Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, giusto art. 2372
                Codice Civile.
                L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in
                sua assenza, da persona nominata dall'Assemblea.
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