Page 20 - STATUTO HORTA
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dalle  leggi  vigenti,  dallo  Statuto  e  dal  Regolamento  Interno  ed  a  vigilare
                sull'adempimento degli obblighi associativi e sull'osservanza delle regole e
                delle  procedure  stabiliti  dalla  società  in  ottemperanza  della  normativa
                comunitaria e nazionale vigente.
                Tali  controlli,  deliberati  e  gestiti  dall'organo  amministrativo  potranno
                essere  affidati  al  Collegio  Sindacale,  se  nominato,  assistito,  in  caso  di
                necessità,  da  un  tecnico  della  Cooperativa.  Per  ogni  ispezione,  il  Collegio
                Sindacale redigerà apposito verbale da trascriversi nel Libro dei Verbali del
                Collegio Sindacale.
                                                TITOLO VIII
                           Scioglimento della Cooperativa - Requisiti mutualistici
                Articolo 37 - La Società si intende sciolta di diritto per le cause indicate
                ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile, nonché per
                la perdita del capitale sociale.
                L'Assemblea  che  delibera  lo  scioglimento  della  Cooperativa  con  la
                maggioranza  prevista  dal  presente  Statuto,  nomina  uno  o  più  liquidatori
                preferibilmente  tra  i  soci  e  ne  determina  i  poteri,  le  retribuzioni  e  le
                modalità della liquidazione.
                In  difetto  la  nomina  dei  liquidatori  viene  demandata  al  Presidente  del
                Tribunale competente per territorio.
                All'atto  del  rimborso  del  capitale  sociale  e  dei  dividendi  eventualmente
                maturati, viene seguito il seguente ordine di rimborso con passaggio ad altra
                categoria dopo avere rimborsato integralmente la precedente:
                a) le quote detenute dai soci sovventori;
                b) quote detenute dai soci ordinari.
                Articolo 38 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi sul capitale
                versato  superiore  alla  percentuale  ammessa  dalla  legge  per  usufruire  delle
                agevolazioni fiscali.
                Le  riserve  sociali  non  sono  mai  ripartibili  fra  i  soci  durante  la  vita
                sociale.
                Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale netto
                risultante  dal  bilancio  di  liquidazione,  previo  rimborso  ai  soci  del
                capitale versato, delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati,
                sarà  devoluto  ai  fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
                cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.ro 59 del 31 gennaio 1992.
                                                 Titolo IX
                                       Disposizione generali e finali
                Articolo  39  -  Le  clausole  mutualistiche  previste  dall'art.  2514  del  Codice
                Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute
                nel presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
                Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Statuto,  valgono  le  vigenti  norme  di
                legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le leggi speciali
                sulla cooperazione."
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