Page 20 - STATUTO HORTA
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dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Interno ed a vigilare
sull'adempimento degli obblighi associativi e sull'osservanza delle regole e
delle procedure stabiliti dalla società in ottemperanza della normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Tali controlli, deliberati e gestiti dall'organo amministrativo potranno
essere affidati al Collegio Sindacale, se nominato, assistito, in caso di
necessità, da un tecnico della Cooperativa. Per ogni ispezione, il Collegio
Sindacale redigerà apposito verbale da trascriversi nel Libro dei Verbali del
Collegio Sindacale.
TITOLO VIII
Scioglimento della Cooperativa - Requisiti mutualistici
Articolo 37 - La Società si intende sciolta di diritto per le cause indicate
ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile, nonché per
la perdita del capitale sociale.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa con la
maggioranza prevista dal presente Statuto, nomina uno o più liquidatori
preferibilmente tra i soci e ne determina i poteri, le retribuzioni e le
modalità della liquidazione.
In difetto la nomina dei liquidatori viene demandata al Presidente del
Tribunale competente per territorio.
All'atto del rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente
maturati, viene seguito il seguente ordine di rimborso con passaggio ad altra
categoria dopo avere rimborsato integralmente la precedente:
a) le quote detenute dai soci sovventori;
b) quote detenute dai soci ordinari.
Articolo 38 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi sul capitale
versato superiore alla percentuale ammessa dalla legge per usufruire delle
agevolazioni fiscali.
Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita
sociale.
Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale netto
risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del
capitale versato, delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati,
sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.ro 59 del 31 gennaio 1992.
Titolo IX
Disposizione generali e finali
Articolo 39 - Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice
Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute
nel presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di
legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le leggi speciali
sulla cooperazione."

