Page 18 - STATUTO HORTA
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all'Estero;
                r) decidere l'adesione ad associazioni, consorzi ed organismi cooperativi e
                la partecipazione a Società di capitali pubbliche e private;
                s)   compilare   i   Regolamenti   Interni   da   sottoporre   all'approvazione
                dell'Assemblea;
                t)  predisporre  i  bilanci,  la  nota  integrativa,  le  relazioni  annuali  e  le
                proposte  di  ristorno  e  di  riparto  degli  eventuali  avanzi  di  gestione  da
                sottoporre all'Assemblea dei Soci;
                u) decidere su eventuali azioni giudiziarie;
                v)  decidere  sull'opportunità  di  costruire  e  gestire  impianti  per  la  raccolta,
                lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
                z)  determinare  le  modalità  di  pagamento  dei  contributi  associativi  e  di
                quelli  finanziari  a  carico  dei  soci  da  sottoporre  all'approvazione  della
                Assemblea dei Soci.
                L'Organo  Amministrativo  può  affidare  specifici  incarichi  e/o  concedere
                deleghe ad un comitato esecutivo o al direttore, dando loro i necessari poteri
                e  precisando  per  iscritto  i  contenuti,  i  limiti  e  le  modalità  di  esercizio
                della  delega.  Non  possono  essere  delegate,  oltre  alle  materie  previste
                dall'art. 2381 c.c., le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con
                i soci nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei
                soci. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
                gli  altri  provvedono  a  sostituirli  con  decisione  approvata  dal  collegio
                sindacale  se  nominato,  purché  la  maggioranza  sia  sempre  costituita  da
                amministratori  soci  cooperatori  nominati  dall'assemblea.  Se  viene  meno  la
                maggioranza  degli  amministratori  nominati  dall'assemblea  quelli  rimasti  in
                carica  devono  convocare  l'assemblea  perché  provveda  alla  sostituzione  dei
                mancanti.
                Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto
                della loro nomina.
                Articolo  32  -  La  firma  sociale  e  la  rappresentanza  legale  della  Società
                spetta  al  Presidente  del  Consiglio  e,  in  caso  di  suo  impedimento,  al
                vicepresidente o ad eventuali consiglieri delegati, se nominati.
                Il presidente, e il vice-presidente in casi di impedimento del primo, potranno
                delegare la firma sociale ad altro consigliere solo per specifiche necessità e
                per singoli atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
                Articolo 33 - Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere da pubbliche
                amministrazioni, da banche e da privati somme, qualunque ne sia l'ammontare e
                la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in
                giudizio  nelle  liti  attive  e  passive,  di  nominare  avvocati  e  procuratori
                davanti  a  qualsiasi  autorità  giudiziaria  ed  amministrativa  ed  in  qualunque
                grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.
                                           c) Collegio Sindacale
                Articolo 34 - (Collegio Sindacale)
                Qualora si verifichino i presupposti di legge, la società è controllata da un
                Collegio  Sindacale  composto  da  tre  Sindaci  effettivi  e  da  due  supplenti
                nominati  dall'Assemblea  la  quale  ne  determina  il  compenso  e  designa  il
                presidente.
                I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
                convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  relativo  al  terzo  esercizio  della
                carica.  La  cessazione  dei  sindaci,  per  scadenza  del  termine,  ha  effetto  dal
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