Page 18 - STATUTO HORTA
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all'Estero;
r) decidere l'adesione ad associazioni, consorzi ed organismi cooperativi e
la partecipazione a Società di capitali pubbliche e private;
s) compilare i Regolamenti Interni da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
t) predisporre i bilanci, la nota integrativa, le relazioni annuali e le
proposte di ristorno e di riparto degli eventuali avanzi di gestione da
sottoporre all'Assemblea dei Soci;
u) decidere su eventuali azioni giudiziarie;
v) decidere sull'opportunità di costruire e gestire impianti per la raccolta,
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
z) determinare le modalità di pagamento dei contributi associativi e di
quelli finanziari a carico dei soci da sottoporre all'approvazione della
Assemblea dei Soci.
L'Organo Amministrativo può affidare specifici incarichi e/o concedere
deleghe ad un comitato esecutivo o al direttore, dando loro i necessari poteri
e precisando per iscritto i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio
della delega. Non possono essere delegate, oltre alle materie previste
dall'art. 2381 c.c., le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con
i soci nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei
soci. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio
sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. Se viene meno la
maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in
carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei
mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto
della loro nomina.
Articolo 32 - La firma sociale e la rappresentanza legale della Società
spetta al Presidente del Consiglio e, in caso di suo impedimento, al
vicepresidente o ad eventuali consiglieri delegati, se nominati.
Il presidente, e il vice-presidente in casi di impedimento del primo, potranno
delegare la firma sociale ad altro consigliere solo per specifiche necessità e
per singoli atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Articolo 33 - Il legale rappresentante è autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, da banche e da privati somme, qualunque ne sia l'ammontare e
la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in
giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque
grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.
c) Collegio Sindacale
Articolo 34 - (Collegio Sindacale)
Qualora si verifichino i presupposti di legge, la società è controllata da un
Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti
nominati dall'Assemblea la quale ne determina il compenso e designa il
presidente.
I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal

