Page 19 - STATUTO HORTA
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momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
                Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti
                nel  Registro  dei  Revisori  Contabili  istituito  presso  il  Ministero  della
                Giustizia.  I  restanti  membri,  se  non  iscritti  in  tale  registro  devono  essere
                scelti  fra  gli  iscritti  negli  Albi  professionali  individuati  con  decreto  del
                Ministero  di  Giustizia  o  fra  i  professori  universitari  di  ruolo  in  materie
                economiche o giuridiche.
                Il  Collegio  Sindacale  deve  vigilare  sull'osservanza  della  legge  e  dello
                Statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione  e,  in
                particolare,  sull'adeguatezza  dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e
                contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
                A  tal  fine,  i  sindaci  possono  in  qualsiasi  momento  procedere,  anche
                individualmente,  ad  atti  di  ispezione  e  di  controllo,  avendo,  inoltre,  la
                facoltà  di  chiedere  all'organo  amministrativo  notizie  sull'andamento  delle
                operazioni sociali o su determinati affari.
                Nell'espletamento  di  specifiche  operazioni  di  ispezione  e  di  controllo,  i
                sindaci,  sotto  la  propria  responsabilità  ed  a  proprie  spese,  possono
                avvalersi  di  propri  dipendenti  ed  ausiliari,  i  quali  tuttavia  non  debbono
                trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilità  e  decadenza  previste
                dall'art. 2399 del Codice Civile.
                L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti
                dei Sindaci l'accesso ad informazioni riservate.
                Il Collegio Sindacale esercita inoltre anche il controllo contabile qualora
                la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non
                sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
                In questo caso, il Collegio Sindacale, in deroga a quanto sopra previsto, è
                costituito  interamente  da  membri  iscritti  nel  registro  dei  revisori
                contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
                I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,
                sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
                mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
                Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli
                intervenuti  dislocati  in  più  luoghi,  contigui  o  distanti,  audio/video
                collegati  a  condizione  che  siano  rispettati  il  metodo  Collegiale,  il
                principio  di  buona  fede  e  di  parità  di  trattamento  dei  componenti  del
                Collegio Sindacale.
                Articolo 35 - (Controllo Contabile)
                Nel  caso  in  cui  la  cooperativa  non  abbia  proceduto  alla  nomina  del
                Collegio  Sindacale  oppure  faccia  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
                rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo
                contabile sulla società viene esercitato da un revisore contabile o da una
                società  di  revisione  iscritti  nel  Registro  dei  Revisori  Legali  istituito
                presso  il  Ministero  di  Giustizia.  L'incarico  del  controllo  contabile  è
                conferito  dall'assemblea  che  determina  il  corrispettivo  spettante  al
                Revisore  o  alla  Società  di  Revisione  per  l'intera  durata  della  carica.
                L'incarico  ha  durata  di  tre  esercizi  sociali,  con  scadenza  alla  data
                dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
                esercizio sociale.
                Articolo 36 - La società ha l'obbligo di effettuare controlli ed ispezioni
                volti  ad  accertare  l'osservanza  da  parte  dei  soci  delle  norme  stabilite
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