Page 19 - STATUTO HORTA
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momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti
nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro devono essere
scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del
Ministero di Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie
economiche o giuridiche.
Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in
particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo, inoltre, la
facoltà di chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i
sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono
avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono
trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste
dall'art. 2399 del Codice Civile.
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti
dei Sindaci l'accesso ad informazioni riservate.
Il Collegio Sindacale esercita inoltre anche il controllo contabile qualora
la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non
sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
In questo caso, il Collegio Sindacale, in deroga a quanto sopra previsto, è
costituito interamente da membri iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,
sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video
collegati a condizione che siano rispettati il metodo Collegiale, il
principio di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del
Collegio Sindacale.
Articolo 35 - (Controllo Contabile)
Nel caso in cui la cooperativa non abbia proceduto alla nomina del
Collegio Sindacale oppure faccia ricorso al mercato del capitale di
rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo
contabile sulla società viene esercitato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito
presso il Ministero di Giustizia. L'incarico del controllo contabile è
conferito dall'assemblea che determina il corrispettivo spettante al
Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata della carica.
L'incarico ha durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio sociale.
Articolo 36 - La società ha l'obbligo di effettuare controlli ed ispezioni
volti ad accertare l'osservanza da parte dei soci delle norme stabilite

