Page 12 - STATUTO HORTA
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unitamente  alla  relazione  stessa,  al  Collegio  Sindacale  se  nominato.  Il
                Collegio Sindacale, fatti gli opportuni  controlli, redige la sua relazione.
                Il bilancio e le relazioni devono restare depositati in copia presso la sede
                della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.
                Articolo 21 - Su proposta dell'Organo Amministrativo, sentito il parere del
                Collegio  Sindacale,  se  nominato,  l'Assemblea  che  approva  il  bilancio,  nel
                rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, qualora sussistano
                degli  avanzi  di  gestione  risultanti  da  specifici  conteggi  analitici,  in
                favore  dei  soci  produttori  trattamenti  economici  ulteriori  a  titolo  di
                ristorno  e  di  integrazione  delle  liquidazioni  già  erogate  per  i  prodotti
                conferiti.  Detto  ristorno  darà  origine  ad  un  conguaglio  che  sarà  liquidato
                nei  modi  e  nei  termini  proposti  dall'Organo  Amministrativo  e  deliberati
                dall'Assemblea.
                Articolo  22  -  Gli  avanzi  netti  di  gestione,  risultanti  dal  bilancio
                consuntivo, saranno così destinati:
                a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva legale;
                b) una quota per la costituzione e l'incremento dei fondi per la promozione
                e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n.ro 59 del 31 gennaio
                1992  e  successive  variazioni  e  modificazioni,  nella  misura  e  con  le
                modalità vigenti;
                c)  un  eventuale  dividendo  ai  soci  ordinari,  in  misura  mai  superiore
                all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e
                mezzo sul capitale effettivamente versato;
                d)  un  eventuale  dividendo  ai  soci  sovventori  maggiorato  di  non  più  del  2%
                (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari;
                e) una eventuale quota ai fondi previsti al punto "e)" dell'art. 18;
                f) le eventuali ulteriori rimanenze a scopi di previdenza, di mutualità, di
                cooperazione e di istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia
                da  questa  delegato,  dall'Organo  Amministrativo.  L'Assemblea  può  sempre
                deliberare  che  i  residui  attivi  siano  ripartiti,  nell'ambito  delle
                destinazioni  sopra  elencate,  fatte  salve  le  destinazioni  obbligatorie  per
                legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, in maniera diversa e,
                in particolare, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
                divisibili  tra  i  soci  non  cooperatori.  La  Cooperativa  può  utilizzare  le
                riserve  divisibili  per  distribuire  i  dividendi  ai  soci  sovventori  nella
                misura  massima  prevista  dalla  legge  per  le  cooperative  a  mutualità
                prevalente.
                                                 TITOLO VII
                                  Sistema di Amministrazione e Organi Sociali
                Articolo 23 - La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale
                ed  è  amministrata  da  un  Consiglio  di  amministrazione  composto  da  tre  a  nove
                membri  in  numero  dispari,  su  decisione  dei  soci  in  sede  di  nomina,  e
                conseguentemente gli organi sociali sono:
                a) Assemblea dei Soci;
                b) Consiglio di Amminist razione;
                c) Collegio Sindacale se nominato.
                                           a) Assemblea dei Soci
                Articolo 24 -
                L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
                L'Assemblea ordinaria:
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