Page 12 - STATUTO HORTA
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unitamente alla relazione stessa, al Collegio Sindacale se nominato. Il
Collegio Sindacale, fatti gli opportuni controlli, redige la sua relazione.
Il bilancio e le relazioni devono restare depositati in copia presso la sede
della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.
Articolo 21 - Su proposta dell'Organo Amministrativo, sentito il parere del
Collegio Sindacale, se nominato, l'Assemblea che approva il bilancio, nel
rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, qualora sussistano
degli avanzi di gestione risultanti da specifici conteggi analitici, in
favore dei soci produttori trattamenti economici ulteriori a titolo di
ristorno e di integrazione delle liquidazioni già erogate per i prodotti
conferiti. Detto ristorno darà origine ad un conguaglio che sarà liquidato
nei modi e nei termini proposti dall'Organo Amministrativo e deliberati
dall'Assemblea.
Articolo 22 - Gli avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio
consuntivo, saranno così destinati:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva legale;
b) una quota per la costituzione e l'incremento dei fondi per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n.ro 59 del 31 gennaio
1992 e successive variazioni e modificazioni, nella misura e con le
modalità vigenti;
c) un eventuale dividendo ai soci ordinari, in misura mai superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e
mezzo sul capitale effettivamente versato;
d) un eventuale dividendo ai soci sovventori maggiorato di non più del 2%
(due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci ordinari;
e) una eventuale quota ai fondi previsti al punto "e)" dell'art. 18;
f) le eventuali ulteriori rimanenze a scopi di previdenza, di mutualità, di
cooperazione e di istruzione da stabilirsi dall'Assemblea oppure, quando ne sia
da questa delegato, dall'Organo Amministrativo. L'Assemblea può sempre
deliberare che i residui attivi siano ripartiti, nell'ambito delle
destinazioni sopra elencate, fatte salve le destinazioni obbligatorie per
legge per il mantenimento delle agevolazioni fiscali, in maniera diversa e,
in particolare, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le
riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella
misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
prevalente.
TITOLO VII
Sistema di Amministrazione e Organi Sociali
Articolo 23 - La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale
ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove
membri in numero dispari, su decisione dei soci in sede di nomina, e
conseguentemente gli organi sociali sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio di Amminist razione;
c) Collegio Sindacale se nominato.
a) Assemblea dei Soci
Articolo 24 -
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:

