Page 14 - STATUTO HORTA
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indicazione delle materie da trattare di almeno il 10% (dieci per cento) dei
soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi disposta.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla
nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra
materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno tenute presso la sede
sociale, salvo che nell'avviso di convocazione sia indicato un altro luogo
purché ubicato in Italia.
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata dall'organo
amministrativo quante volte lo riterrà opportuno.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, dovrà
essere fatta a mezzo avviso contenente: l'indicazione degli argomenti posti in
discussione, il giorno, l'ora ed il luogo dove si svolgerà l'adunanza, che
sarà affisso presso la sede legale della Cooperativa ed anche spedito a tutti i
soci a mezzo raccomandata o fax, posta elettronica certificata o altro mezzo
valido a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni
prima della riunione. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data e
l'ora dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta non prima
del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione e non oltre
il trentesimo.
In caso di convocazione a mezzo telefax o con mezzi telematici l'avviso deve
essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica, di posta
elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati
espressamente comunicati dal socio e che risulti dal Libro soci.
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si
reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale
sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei
partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi suddetta dovrà essere data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli
organi amministrativi e di controllo non presenti.
Ai sensi dell'art. 2538 c.c. il voto può essere dato anche per
corrispondenza, purché l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per
esteso la deliberazione proposta.
Il voto per corrispondenza è così regolato:
a) l'avviso di convocazione deve precisare se il voto per corrispondenza è
ammesso;
b) la votazione deve risultare espressa con lettera raccomandata o fax o mail
o pec dalla scheda di voto recante l'identificativo del mittente;
c) il testo della delibera da approvare deve essere riportato sulla scheda di
voto;
d) l'avviso di convocazione deve indicare con quali modalità i soci possono
richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza;
e) il voto per corrispondenza deve pervenire alla società entro il momento
fissato per la conta delle schede di voto della singola assemblea, secondo
quanto stabilito al punto che segue;

