Page 13 - STATUTO HORTA
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a) approva il bilancio e la destinazione degli utili;
b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto dell'eventuale
riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari ed in ogni
caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in
assemblea generale del numero di amministratori loro spettanti conformemente
alla relativa delibera d'ammissione, nomina i sindaci e il Presidente del
Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca, nomina il soggetto incaricato
di effettuare la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
c) determina il compenso degli amministratori e dei Sindaci, nonché il
corrispettivo per il soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti,
se non è stabilito nello statuto;
d) approva, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, i
regolamenti interni ivi compresi quelli che determinano sia i criteri e le
regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sia le modalità e
le procedure dell'attività gestionale ordinaria predisposti dall'organo
amministrativo;
e) approva la costituzione del fondo di esercizio previsto all'art. 19 del
presente Statuto, quantificandolo secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
f) approva il programma operativo con il relativo bilancio preventivo di
spesa;
g) adotta e modifica le regole relative alla conoscenza della produzione, alla
produzione, alla commercializzazione ed alla tutela ambientale;
h) approva la costituzione dei fondi previsti al precedente articolo 5,
lettera "s";
i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
j) delibera sull'appello presentato dall'aspirante socio relativo al diniego
di ammissione deliberato dall'organo amministrativo;
k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell'Assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo
Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti, nonché su tutti gli altri
oggetti demandati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto e
dai regolarmenti interni;
l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione
assembleare.
Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5927 del 18 ottobre 2017 e successive
modifiche ed integrazioni le delibere relative ai punti e), f), g) del
presente articolo potranno essere assunte soltanto con il voto dei soli
soci produttori ortofrutticoli, così come definiti dall'art. 4 paragrafo 1
del Reg. (CE) n.ro 1307/2013.
Articolo 25 - (modalità di convocazione)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata:
a) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini
stabiliti dal precedente articolo 20;
b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge;
d) dagli amministratori, o in loro vece dai Sindaci, entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con

