Page 8 - STATUTO HORTA
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Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione con
lettera raccomandata all'organo amministrativo fornendo, con riferimento
all'acquirente, tutte le indicazioni, i documenti e le certificazioni
previste dal precedente art. 9. L'Organo Amministrativo, entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento della richiesta, assumerà una decisione comunicandola al
socio.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione
e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i
requisiti previsti nel presente Statuto per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro
il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, può attivare le procedure previste dalle leggi vigenti.
Anche i soci sovventori devono avere il gradimento dell'organo amministrativo
per trasferire le loro quote e devono seguire le stesse procedure di notifica
indicate per i soci ordinari.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio,
l'organo amministrativo potrà indicare altro acquirente di suo gradimento. In
mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
L'organo amministrativo, in applicazione dell'art. 2529 Codice Civile, può
sempre decidere l'acquisto ed il rimborso di quote della Società, purché
sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545
quinquies e l'acquisto ed il rimborso sia fatto nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
Articolo 13 - La durata minima dell'adesione alla Cooperativa di un produttore
agricolo socio non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di
presentazione di un programma operativo, nessun aderente può liberarsi dagli
obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua applicazione, salvo
specifica autorizzazione rilasciata dalla Cooperativa. In particolare, nel
caso che il socio abbia partecipato ad azioni verticali vincolate all'obbligo
del conferimento, la durata minima dell'adesione alla Cooperativa sarà
uguale a quella del vincolo sottoscritto.
Nel corso di attuazione di un programma operativo approvato dalle
competenti autorità e, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
riferimento, un socio può aderire per uno o più prodotti anche ad altra OP.
Il Regolamento interno sull'accesso ai benefici del programma operativo,
approvato dall'Assemblea dei Soci, determinerà tempi, modalità e procedure
affinché possa essere consentita anche l'adesione, per uno o più prodotti,
del socio ad altra OP, che comunque dovrà essere appositamente autorizzata
dall'Organo Amministrativo della OP di appartenenza.
L'impegno s'intende tacitamente rinnovato, qualora l'associato non abbia
manifestato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei
mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale, la volontà di cessare il
rapporto.
Prima della scadenza del vincolo associativo è ammesso, oltre che nei casi
previsti dal Codice Civile, il recesso del socio che:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali.
Il recesso avviene con le modalità stabilite dall'art. 2532 del Codice Civile

