Page 8 - STATUTO HORTA
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Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione  con
                lettera  raccomandata  all'organo  amministrativo  fornendo,  con  riferimento
                all'acquirente,  tutte  le  indicazioni,  i  documenti  e  le  certificazioni
                previste  dal  precedente  art.  9.  L'Organo  Amministrativo, entro 60 (sessanta)
                giorni dal ricevimento della richiesta, assumerà una decisione comunicandola al
                socio.
                Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione
                e  la  Società  deve  iscrivere  nel  libro  dei  soci  l'acquirente  purché  abbia  i
                requisiti previsti nel presente Statuto per divenire socio.
                Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro
                il  diniego  il  socio,  entro  60  (sessanta)  giorni  dal  ricevimento  della
                comunicazione, può attivare le procedure previste dalle leggi vigenti.
                Anche i soci sovventori devono avere il gradimento dell'organo amministrativo
                per trasferire le loro quote e devono seguire le stesse procedure di notifica
                indicate per i soci ordinari.
                In  caso  di  mancato  gradimento  del  soggetto  acquirente  indicato  dal  socio,
                l'organo  amministrativo  potrà  indicare  altro  acquirente  di  suo  gradimento.  In
                mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
                L'organo  amministrativo,  in  applicazione  dell'art.  2529  Codice  Civile,  può
                sempre  decidere  l'acquisto  ed  il  rimborso  di  quote  della  Società,  purché
                sussistano  le  condizioni  previste  dal  secondo  comma  dell'art.  2545
                quinquies  e  l'acquisto  ed  il  rimborso  sia  fatto  nei  limiti  degli  utili
                distribuibili  e  delle  riserve  disponibili  risultanti  dall'ultimo  bilancio
                approvato.
                Articolo 13 - La durata minima dell'adesione alla Cooperativa di un produttore
                agricolo  socio  non  può  essere  inferiore  ad  un  anno.  Tuttavia,  in  caso  di
                presentazione  di  un  programma  operativo,  nessun  aderente  può  liberarsi  dagli
                obblighi derivanti da detto programma nel corso della sua applicazione, salvo
                specifica  autorizzazione  rilasciata  dalla  Cooperativa.  In  particolare,  nel
                caso che il socio abbia partecipato ad azioni verticali vincolate all'obbligo
                del  conferimento,  la  durata  minima  dell'adesione  alla  Cooperativa  sarà
                uguale a quella del vincolo sottoscritto.
                Nel  corso  di  attuazione  di  un  programma  operativo  approvato  dalle
                competenti autorità e, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
                riferimento, un socio può aderire per uno o più prodotti anche ad altra OP.
                Il  Regolamento  interno  sull'accesso  ai  benefici  del  programma  operativo,
                approvato  dall'Assemblea  dei  Soci,  determinerà  tempi,  modalità  e  procedure
                affinché  possa  essere  consentita  anche  l'adesione,  per  uno  o  più  prodotti,
                del  socio  ad  altra  OP,  che  comunque  dovrà  essere  appositamente  autorizzata
                dall'Organo Amministrativo della OP di appartenenza.
                L'impegno  s'intende  tacitamente  rinnovato,  qualora  l'associato  non  abbia
                manifestato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei
                mesi  prima  della  scadenza  dell'esercizio  sociale,  la  volontà  di  cessare  il
                rapporto.
                Prima  della  scadenza  del  vincolo  associativo  è  ammesso,  oltre  che  nei  casi
                previsti dal Codice Civile, il recesso del socio che:
                a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
                b)  non  si  trovi  più  in  grado  di  partecipare  al  raggiungimento  degli  scopi
                sociali.
                Il recesso avviene con le modalità stabilite dall'art. 2532 del Codice Civile
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