Page 6 - STATUTO HORTA
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Chi intende diventare socio sovventore deve presentare la domanda di
ammissione con le indicazioni ed i documenti non tecnici previsti per i soci
ordinari.
I soci sovventori dovranno altresì precisare nella loro domanda:
- l'ammontare dei conferimenti che intendono effettuare e le eventuali
prestazioni accessorie;
- l'accettazione del periodo minimo di permanenza nella Società così come
determinato dall'organo amministrativo della Cooperativa in quanto necessario
per il completamento dei progetti di sviluppo aziendali, prima del quale
non è consentito il recesso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2437 del
Codice Civile.
Possono, altresì, far parte della Cooperativa in qualità di soci, persone
fisiche non produttori, con le limitazioni previste dal Regolamento CE
delegato n.ro 891/2017 e dalla normativa nazionale di riferimento. I soci non
produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% dei voti
complessivi spettanti ai soci della Società. In ogni caso i soci non
produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al
fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle
della società.
Articolo 10 - L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni di cui ai precedenti articoli e l'inesistenza delle cause
di incompatibilità, delibera sull'accoglimento della domanda.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata
nel libro dei soci dopo il versamento della quota di capitale sociale.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve
motivare entro 60 (sessanta) giorni quanto deliberato e comunicarlo
all'interessato.
In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci
l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme l'organo amministrativo è
tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con determinazione da
assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa. L'organo
amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Con l'iscrizione, l'associato assume nei confronti della Cooperativa i
seguenti obblighi:
a) aderire per prodotto o gruppi di prodotto oggetto del riconoscimento
della società come Organizzazione di Produttori e indicato/i all'art. 1 del
Regolamento (CE) n.ro 1308/2013 ad una sola OP;
b) conferire totalmente alla Cooperativa uno o più dei prodotti oggetto del
riconoscimento e per i quali il socio ha aderito, salvo i casi di esonero per
vendita diretta al consumatore finale, fino ad un massimo del 25% (venticinque
per cento) della produzione nonché nei limiti ed alle condizioni consentite
all'art. 12 del Reg. CE delegato n. 891/2017, autorizzato dal Consiglio di
Amministrazione della società che dovrà essere interpellato almeno 30
(trenta) giorni prima della raccolta con richiesta scritta motivata;
c) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di
commercializzazione e di tutela ambientale, le direttive deliberate dalla
Società in conformità ed in esecuzione di regolamenti comunitari, di leggi

