Page 4 - STATUTO HORTA
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valorizzazione delle produzioni conferite dagli associati;
v) predispone programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi
fondi, costituiti e alimentati dai contributi degli associati e di organismi
comunitari o nazionali;
w) svolge attività di autofinanziamento attraverso la costituzione di una
sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al
perseguimento degli obiettivi sociali che sarà disciplinata da apposito
Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei soci, con divieto assoluto di
raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e nel pieno
rispetto del disposto della Legge 05/07/1991 n.ro 197 e successive
modificazioni ed integrazioni;
x) svolge tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni dei
Produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e
regionali, ivi compresi la gestione e prevenzione delle crisi di mercato
attraverso le misure attivabili attraverso l'OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce
1308/2013, nonché le funzioni di controllo, anche in collaborazione con la
Pubblica Amministrazione.
In ordine al conseguimento degli scopi sociali e all'attuazione delle relative
azioni e iniziative, la società può contrarre prestiti e mutui con istituti
bancari e finanziari, aderire a consorzi collettivi di garanzia fidi e, più
in generale, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
industriali, commerciali e finanziarie necessarie allo svolgimento
dell'attività economica, avvalendosi di tutti i benefici di legge a favore
delle Organizzazioni di Produttori e delle Società Cooperative.
Articolo 6 - Qualora se ne ravvisi l'opportunità, la Cooperativa può stipulare
accordi o entrare a fare parte di Organismi, Associazioni di Organizzazioni
di Produttori, Enti o Società di capitali, Organizzazioni sindacali e
professionali agricole, a carattere nazionale o sovranazionale, che svolgano
attività e perseguano scopi che concorrano a raggiungere i fini che si
prefigge l'Organizzazione.
In particolare la Società potrà gestire direttamente aziende agricole acquistate
e/o prese in affitto, anche attraverso contratti di coltivazione di frutti
pendenti di durata inferiore all'annata agraria, od ottenute in conferimento
dai soci.
In ogni caso la gestione di aziende agricole darà origine ad una contabilità
separata anche nei rendiconti annuali e, nel caso di conduzione associata,
all'adozione di tutte le procedure, adempimenti e formalità previsti dalla
normativa vigente. L'Organo competente a decidere in merito è quello
amministrativo.
Articolo 7 - La Cooperativa ha la disponibilità totale del prodotto degli
associati per l'obbligo di conferimento assunto a norma dell'art. 10,
lettera a, del presente Statuto e può svolgere tutti i compiti previsti per
le Organizzazioni di Produttori dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente o emananda o futura. Tale disponibilità è esercitata
direttamente o per il tramite di organismi aderenti.
TITOLO IV
Soci - Ammissione - Recesso ed Esclusione
Articolo 8 - Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere
inferiore ai minimi stabiliti dalla legge.
Possono fare parte della Cooperativa le persone fisiche, le società semplici,

