Page 1 - STATUTO HORTA
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"HORTA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TERRE DELLA TUSCIA".
STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Articolo 1 - E' costituita, con sede nel Comune di Tarquinia (VT) una società
cooperativa agricola a mutualità prevalente, con la denominazione di "HORTA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TERRE DELLA TUSCIA".
La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici
anche altrove. La Società ha durata sino al 2050, potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e svolge attività come
Organizzazione di Produttori ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE)
n. 1308/2013 e della normativa nazionale di recepimento.
TITOLO II
Disciplina di riferimento
Articolo 2 - Alla presente Società Cooperativa si applicano le disposizioni del
presente Statuto, del Regolamento Interno, nonché le disposizioni contenute
nel Titolo VI del Codice Civile e quelle previste in materia di società per
azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Articolo 3 - Alla Società si applicano anche tutte le leggi e le
disposizioni speciali in materia di società agricole cooperative, nonché di
imprenditore agricolo professionale e di organizzazione di produttori
agricoli.
TITOLO III
Scopo ed oggetto
Articolo 4 - Ai sensi del Regolamento (CE) n.ro 1308/2013 e dei vigenti
successivi Regolamenti recanti le modalità di applicazione nonché della
normativa nazionale di riferimento, la Società svolge la propria attività a
favore dei produttori agricoli del settore ortofrutticolo operanti nel
territorio nazionale ed anche in quello comunitario, qualora la Cooperativa
ritenga utile e opportuno diventare un'Organizzazione Transnazionale così
come previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile la
Società è una Cooperativa a mutualità prevalente e, pertanto, svolge
esclusivamente attività a vantaggio dei soci produttori agricoli. Nel caso
che particolari situazioni gestionali e/o normative lo richiedano, anche a
favore di imprenditori agricoli non soci, però sempre in misura inferiore al
50% del valore totale dei prodotti.
La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza
finalità speculative, ha lo scopo di potenziare e valorizzare la produzione
ortofrutticola nel quadro dei generali orientamenti dell'economia
nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea
nella piena osservanza della normativa comunitaria.
Articolo 5 - La Cooperativa, che non ha fini di lucro e per oggetto esclusivo
l'esercizio di attività agricole in particolare nel settore ortofrutticolo, ha
per scopo di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento
della stessa alla domanda, sia sotto l'aspetto quantitativo che
qualitativo, promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul
mercato della produzione degli aderenti, ottimizzare i costi di produzione e
stabilizzare i prezzi alla produzione, il miglioramento della qualità dei
prodotti ortofrutticoli, la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici

